Art. 19

Esperti nazionali distaccati e altro personale

In vigore dal 16 gen 2019
Esperti nazionali distaccati e altro personale 1.   Il Cedefop può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso il Cedefop.
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Esperti nazionali distaccati e altro personale (Art. 19 Regolamento (UE) 2019/128) — Testo vigente | Portale Normativo