Art. 19
Esperti nazionali distaccati e altro personale
In vigore dal 16 gen 2019
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. Il Cedefop può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso il Cedefop.
Storico versioni
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