Art. 15

Rendicontazione finanziaria e discarico

In vigore dal 16 gen 2019
Rendicontazione finanziaria e discarico 1.   Il contabile del Cedefop invia i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1). 2.   Il Cedefop trasmette una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1. 3.   Il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Cedefop per l'esercizio N, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1. 4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori del Cedefop per l'esercizio N, ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, il contabile stabilisce i conti definitivi del Cedefop per tale esercizio. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi del Cedefop per l'esercizio N. 6.   Entro il 1o luglio dell'anno N + 1 il contabile del Cedefop trasmette i conti definitivi per l'esercizio N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7.   I conti definitivi per l'esercizio N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1. 8.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest'ultima nella sua relazione annuale entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia inoltre la risposta al consiglio di amministrazione. 9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio N. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, prima del 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
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