Art. 31

Accordo sulla sede e condizioni operative

In vigore dal 16 gen 2019
Accordo sulla sede e condizioni operative 1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'EU-OSHA nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra l'EU-OSHA e lo Stato membro in cui si trova la sede. 2.   Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento dell'EU-OSHA, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
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