Art. 28

Uso delle informazioni

In vigore dal 16 gen 2019
Uso delle informazioni Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:125:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo