Art. 28
Uso delle informazioni
In vigore dal 16 gen 2019
Uso delle informazioni
Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:125:oj#art-28