Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009
In vigore dal 8 gen 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
1)
all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 4:
«4. Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ritenuti soddisfatti nei casi in cui gli Stati membri hanno registrato nel sistema TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del presente regolamento durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.»;
2)
all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 13 dicembre 2019, qualora un punto di entrata designato non disponga delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, prima che le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, a condizione che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.»;
3)
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2019:35:oj#art-1