Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 4 gen 2019
Misure transitorie
1. Il selenito di sodio e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 3 agosto 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 3 febbraio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti selenito di sodio, prodotti ed etichettati prima del 3 febbraio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 3 febbraio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti selenito di sodio, prodotti ed etichettati prima del 3 febbraio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 3 febbraio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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