Art. 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

In vigore dal 19 dic 2018
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178 All', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal: a) 21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell' dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell' dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione: i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell' dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»
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Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178 (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/667) — Testo vigente | Portale Normativo