Art. 1

In vigore dal 19 dic 2018
All'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 389/2013 è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Dal giorno successivo a quello in cui sono stati depositati entrambi gli strumenti di ratifica relativi all'accordo di recesso, le quote create per il 2019 e il 2020 non sono identificate con un codice paese se è richiesta la conformità con la direttiva 2003/87/CE per le emissioni che avvengono in detti anni a norma di un accordo che stabilisce le modalità per il recesso di tale Stato membro dall'Unione europea.».
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