Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251

In vigore dal 19 dic 2018
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 L'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 2016/2251 della Commissione è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Disposizioni transitorie Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del presente regolamento per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento. Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono altresì continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione del presente regolamento indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento o 14 marzo 2019, se anteriore; b) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro; c) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati tra il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore: i) le pertinenti date di applicazione indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento; o ii) 12 mesi dopo il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:397:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo