Art. 1
In vigore dal 19 dic 2018
Il regolamento (UE) 2015/2195 è così modificato:
1)
l'allegato II del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
2)
l'allegato III del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
3)
l'allegato VII del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
4)
l'allegato X del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
5)
l'allegato XIII del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
6)
l'allegato XIV del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
7)
l'allegato XV del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento;
8)
l'allegato XVI del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;
9)
il testo dell'allegato IX del presente regolamento è aggiunto al regolamento (UE) 2015/2195 come allegato XX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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