Art. 1

In vigore dal 19 dic 2018
Il regolamento (UE) 2015/2195 è così modificato: 1) l'allegato II del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; 2) l'allegato III del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; 3) l'allegato VII del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; 4) l'allegato X del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento; 5) l'allegato XIII del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento; 6) l'allegato XIV del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento; 7) l'allegato XV del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento; 8) l'allegato XVI del regolamento (UE) 2015/2195 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento; 9) il testo dell'allegato IX del presente regolamento è aggiunto al regolamento (UE) 2015/2195 come allegato XX.
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