Art. 2
In vigore dal 19 dic 2018
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
Il presente regolamento non si applica tuttavia se l'accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norna dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:334:oj#art-2