Art. 1
In vigore dal 19 dic 2018
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)
all' sono inseriti i seguenti punti 22 bis), 22 ter) e 22 quater):
«22 bis)
“ARO.RAMP”, il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;
22 ter)
“convalidata automaticamente”, l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;
22 quater)
“allegato ICAO”, un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta.»;
2)
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
3)
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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