Art. 2
In vigore dal 19 dic 2018
Se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dall' del presente regolamento.
Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve essere trasmessa a un organismo competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dall' del presente regolamento.
Storico versioni
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