Art. 86

Informazioni alla Commissione sui casi di frode e altre irregolarità finanziarie

In vigore dal 18 dic 2018
Informazioni alla Commissione sui casi di frode e altre irregolarità finanziarie Fatti salvi gli obblighi derivanti dall', paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'organismo dell'Unione informa senza indugio la Commissione in merito ai casi di frode e altre irregolarità finanziarie presunte. Esso informa inoltre la Commissione in merito a qualsiasi indagine della Procura europea o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), completata o in corso, e ad eventuali audit o controlli da parte della Corte dei conti o del servizio di audit interno, senza compromettere la riservatezza delle indagini. Nei casi in cui la responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'Unione possa essere lesa o qualora sia potenzialmente in pericolo la reputazione dell'Unione, l'EPPO e/o l'OLAF informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali indagini in corso o completate, senza comprometterne la riservatezza e l'efficacia.
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Informazioni alla Commissione sui casi di frode e altre irregolarità finanziarie (Art. 86 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo