Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
— «atto costitutivo»: l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell'organismo dell'Unione;
— «consiglio di amministrazione»: l'organo interno principale dell'organismo dell'Unione, responsabile delle decisioni per le materie finanziarie e di bilancio, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo;
— «direttore»: la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione nonché il bilancio dell'organismo dell'Unione in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo;
— «comitato esecutivo»: l'organo interno dell'organismo dell'Unione che assiste il consiglio di amministrazione e le cui responsabilità e il cui regolamento interno sono, in linea di principio, definiti nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo.
Si applica mutatis mutandis l' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:715:oj#art-2