Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 dic 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: —   «atto costitutivo»: l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell'organismo dell'Unione; —   «consiglio di amministrazione»: l'organo interno principale dell'organismo dell'Unione, responsabile delle decisioni per le materie finanziarie e di bilancio, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo; —   «direttore»: la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione nonché il bilancio dell'organismo dell'Unione in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo; —   «comitato esecutivo»: l'organo interno dell'organismo dell'Unione che assiste il consiglio di amministrazione e le cui responsabilità e il cui regolamento interno sono, in linea di principio, definiti nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo. Si applica mutatis mutandis l' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni

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