Art. 1
Comunicazione dei risultati della misurazione WLTP
In vigore dal 18 dic 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è così modificato:
(1)
è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Comunicazione dei risultati della misurazione WLTP
1. I costruttori calcolano il valore di CO2 (ciclo misto) per ogni autovettura nuova immatricolata nel 2020 secondo la formula di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui i termini MCO2-H ed MCO2-L, per la famiglia di interpolazione in questione, sono sostituiti dai valori MCO2,C,5 tratti dalle voci 2.5.1.1.3 (veicolo H) e 2.5.1.2.3 (veicolo L) del certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151.
Quando le emissioni di CO2 (ciclo misto) del veicolo individuale sono determinate in riferimento al solo veicolo H, i costruttori comunicano il valore MCO2,C,5 tratto dalla voce 2.5.1.1.3 (veicolo H) del certificato di omologazione CE.
I costruttori comunicano alla Commissione tali valori delle emissioni di CO2, con i valori MCO2,C,5 usati per il calcolo, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione della Commissione dei dati provvisori per il 2020 mediante caricamento di tali dati nel registro Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente.
2. Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono comunicati entro il termine indicato, la Commissione prende il valore registrato alla voce 2.5.1.2.3. del certificato di omologazione CE e lo considera il valore corrispondente alle emissioni di CO2 in ciclo misto ai fini del paragrafo 1 per tutti i veicoli nuovi immatricolati della famiglia di interpolazione per la quale è stato emesso il certificato di omologazione e, se del caso, il valore indicato alla voce 2.5.1.1.3 per le famiglie nelle quali sono disponibili solo le misurazioni del veicolo H.
3. La Commissione monitora il numero delle famiglie di interpolazione per le quali le emissioni di CO2 sono determinate in riferimento al solo veicolo H per ciascun costruttore e, in caso di aumento del numero di tali famiglie rispetto alla situazione del 2018, valuta l'impatto di tale aumento sul calcolo di cui al paragrafo 1 e, se del caso, esclude tali famiglie dal calcolo.»
(2)
L'allegato I è così modificato:
a)
Sono inseriti i seguenti punti 2.2 bis e 2.2 ter:
«2.2 bis Condizioni di prova WLTP
Affinché la prova WLTP risulti pertinente ai sensi del punto 2.2 e per determinare i dati di input di cui al punto 2.4, si applicano le condizioni di prova di cui all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, con le seguenti precisazioni:
a)
la correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO2 a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151 si applica a tutti i risultati di prova, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.4.4, lettera a), di detta appendice;
b)
fatti salvi i requisiti del regolamento (UE) 2017/1151, se il veicolo di prova è munito di tecnologie che incidono sulle prestazioni di CO2, incluse, ma non solamente, quelle di cui alle voci da 42 a 50 della matrice dei dati di input di cui al punto 2.4, e che sono destinate a funzionare durante la prova, dette tecnologie sono in esecuzione durante la prova del veicolo, indipendentemente dalla procedura di prova applicata, ossia NEDC o WLTP;
c)
se il veicolo di prova è munito di trasmissione automatica, si utilizza la stessa modalità selezionabile dal conducente, indipendentemente dalla procedura di prova applicata. Quando per le prove WLTP si usano le modalità migliore e peggiore a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 6, punto 1.2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1151, la modalità peggiore sarà usata come input nello strumento di correlazione nonché per tutte le prove fisiche NEDC;
d)
se il veicolo di prova è munito di trasmissione manuale, il termine nmin_drive_set è definito dalla formula di cui all'allegato XXI, suballegato 2, punto 2, lettera k) 3), del regolamento (UE) 2017/1151.
Previa approvazione dell'autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, il costruttore può calcolare i punti di cambio di velocità diversamente, a condizione che ciò si giustifichi ai fini della guidabilità del veicolo e che il margine di sicurezza aggiuntivo della potenza applicato a norma dell'allegato XXI, suballegato 2, punto 3.4, del regolamento (UE) 2017/1151, non superi il 20 %.
Le condizioni di cui alle lettere da a) a d) si applicano ai fini della correlazione eseguita conformemente al presente regolamento e non pregiudicano le disposizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/1151 né le omologazioni concesse a norma del medesimo regolamento.
2.2 ter. Applicabilità delle condizioni di prova WLTP
Le precisazioni di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d), si applicano conformemente a quanto segue:
a)
per i nuovi tipi di veicoli, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b)
per i tipi di veicoli esistenti, relativamente a tali tipi di veicoli che interessano i veicoli immessi sul mercato nel 2020, i costruttori trasmettono all'autorità di omologazione elementi probanti in base ai quali essa conferma se nelle prove di omologazione siano state soddisfatte le condizioni di prova di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d).
La conferma indica l'identificante della famiglia di interpolazione e il rispetto di ciascuna condizione di prova di cui alle lettere da a) a d). L'autorità di approvazione rilascia la conferma al costruttore e si assicura che sia registrata e possa essere messa senza indugio a disposizione su richiesta della Commissione.
Se l'autorità di omologazione non può confermare che una o più condizioni di prova in questione sono state soddisfatte, il costruttore garantisce l'esecuzione di una nuova prova WLTP o, se del caso, una serie di prove, a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151, sotto la supervisione di un'autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, applicando le condizioni di prova di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d), per la famiglia di interpolazione in questione, compresa una nuova correlazione conforme al presente regolamento.
Se non è soddisfatta la sola condizione di prova di cui al punto 2.2 bis, lettera a), il costruttore può correggere tale valore nella matrice di input senza dover eseguire una nuova prova WLPT.
L'autorità di omologazione o, se del caso il servizio tecnico designato, registra i risultati della ripetizione o della correzione della prova e della correlazione, a norma dell'allegato I, punto 5, e il file di correlazione completo basato sui dati di input della ripetizione è trasmesso alla Commissione conformemente al punto 3.1.1.2 entro il 30 aprile 2021.»;
b)
il punto 2.4 è così modificato:
i)
al primo comma è aggiunta la frase seguente:
«Si completa la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP eseguita.»;
ii)
la tabella 1 è così modificata:
—
alla voce 56, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:
«Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz per il sistema OBD e 10 Hz per il banco dinamometrico, risoluzione 0,1 km/h.»;
—
alla voce 57, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:
«Serie: 1 Hz. Calcolo teorico del cambio di velocità da comunicare per il veicolo H ed L (se pertinente)»;
—
alla voce 61, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:
«Serie: 1 Hz (frequenza di campionamento dello strumento 20 Hz), risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico»;
—
la voce 67 è sostituita dalla seguente:
«67
Fattore di rigenerazione Ki moltiplicativo/additivo per i veicoli H e L
—
Allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151
Per i veicoli non dotati di sistema a rigenerazione periodica, tale valore è pari a 1.»
—
sono aggiunte le seguenti nuove voci:
«69
Potere calorifico del carburante
kWh/l
Allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151
Valore a norma della tabella A6.App2/1 del regolamento (UE) 2017/1151
70
Consumo di carburante della prova WLTP per il veicolo H ed L
l/100 km
Allegato XXI, suballegato 7, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151
Consumo di carburante non equilibrato della prova di tipo 1
71
Tensione nominale del REESS
V
Secondo la norma DIN EN 60050-482
Per l'alimentazione elettrica a bassa tensione definita all'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151
72
Fattore di correzione della famiglia ATCT
—
Allegato XXI, suballegato 6 bis, del regolamento (UE) 2017/1151
Fattore di correzione della famiglia ATCT (correzione 14 °C)
73
Correzione per velocità e distanza della prova WLTP
—
Regolamento (UE) 2017/1151
Correzione eseguita?
0 = No 1 = Sì
74
Correzione RCB della prova WLTP
—
Allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151
Correzione eseguita?
0 = No 1 = Sì
75
Numero di prove WLTP
1, 2 o 3
Indicare se i dati delle prove provengano dalla prima, seconda o terza prova WLTP.
76
Valore di CO2 WLTP dichiarato per il veicolo H e/o L
g/km
Dichiarazione del costruttore
Valore dichiarato WLTP per il veicolo H ed L. Il valore include tutte le correzioni (se pertinente)
77
Valore di CO2 WLTP misurato e corretto per il veicolo H ed L
g/km
Valori MCO2,C,5 ex allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151
Emissioni di CO2 in ciclo misto misurate per il veicolo H ed L dopo tutte le correzioni applicabili. Se si eseguono 2 o 3 prove WLTP si comunicano tutti i risultati misurati.
78
Ripetizione della prova WLTP
—
Allegato I, punto 2.2 ter, lettera b)
Indicare quali condizioni di prova di cui all'allegato I, punto 2.2 bis, lettere da a) a d), hanno determinato la ripetizione della prova»
c)
il punto 3.1.1.1 è così modificato:
i)
la lettera a) è soppressa;
ii)
alla lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
i dati di input specificati al punto 2.4.»;
iii)
è aggiunto il seguente comma:
«Il file riepilogativo di cui alla lettera c) è criptato per garantire la riservatezza.»;
d)
il punto 3.1.1.2 è sostituito dal seguente:
«3.1.1.2. File di correlazione completo
Quando il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione è stato emesso conformemente al punto 3.1.1.1. l'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico designato, carica il file riepilogativo di cui al punto 3.1.1.1. lettera c), su un server della Commissione, che rinvia al mittente una risposta di ricevimento (mettendo in copia i servizi competenti della Commissione), contenente un numero intero generato a caso compreso tra 0 e 99, un codice hash del file riepilogativo che collega senza equivoci tale numero al rapporto originale con firma digitale del server della Commissione.
L'autorità di omologazione o, se del caso il servizio tecnico designato, crea un file di correlazione completo che include il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.1.1. e la risposta del server della Commissione. Il file è conservato dall'autorità di omologazione quale verbale di prova conformemente all'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.».
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