Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 dic 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (1)   «tassonomia di base»: l’insieme combinato degli elementi della tassonomia di cui all’allegato VI e la seguente raccolta di link: a) linkbase di presentazione, che raggruppa gli elementi della tassonomia; b) linkbase di calcolo, che esprime le relazioni aritmetiche tra gli elementi della tassonomia; c) linkbase delle etichette, che descrive il significato di ciascun elemento della tassonomia; d) linkbase di definizione, che definisce le relazioni dimensionali degli elementi della tassonomia di base; (2)   «tassonomia di estensione»: la serie combinata di elementi della tassonomia e la seguente raccolta di link, entrambi creati dall’emittente: a) linkbase di presentazione, che raggruppa gli elementi della tassonomia; b) linkbase di calcolo, che esprime le relazioni aritmetiche tra gli elementi della tassonomia; c) linkbase delle etichette, che descrive il significato di ciascun elemento della tassonomia; d) linkbase di definizione, che assicura la validità dimensionale del risultante documento istanza XBRL rispetto alla tassonomia di estensione; (3)   «bilanci consolidati IFRS»: bilanci consolidati redatti conformemente agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o agli IFRS di cui all’, primo comma, lettera a), della decisione 2008/961/CE.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/815) — Testo vigente | Portale Normativo