Art. 7
Divieti
In vigore dal 17 dic 2018
Divieti
1. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tale zona.
2. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM 10, nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12 e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare squali di acque profonde catturati in tali zone, ad eccezione dei casi in cui si applicano TAC per le catture accessorie nella pesca di pesce sciabola nero con l'uso di palangari, a norma dell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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