Art. 1
In vigore dal 17 dic 2018
All'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362(2017) o al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:2004:oj#art-1