Art. 1

In vigore dal 17 dic 2018
All'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362(2017) o al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018).»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2018/2004 — Testo vigente | Portale Normativo