Art. 1

Accesso ai dati sui derivati conformemente alle responsabilità e al mandato di ciascuna autorità interessata

In vigore dal 13 dic 2018
L' del regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione è sostituito dal seguente: « Accesso ai dati sui derivati conformemente alle responsabilità e al mandato di ciascuna autorità interessata 1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni provvede affinché i dati sulle operazioni in derivati messi a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a norma dei paragrafi da 3 a 17 del presente articolo comprendano i dati seguenti: a) le segnalazioni relative ai derivati segnalati in conformità delle tabelle 1 e 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione (*1), compresi i dati più recenti sulle operazioni in derivati non ancora scaduti o che non sono stati oggetto di segnalazioni con tipo di azione «errore», «cessazione anticipata», «compressione» e «componente di posizione», di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato dello stesso regolamento delegato; b) i dati pertinenti relativi alle segnalazioni di derivati respinte dal repertorio di dati sulle negoziazioni, comprese le segnalazioni sui derivati respinte durante il precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto; c) lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati per i quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha effettuato il processo di riconciliazione a norma dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione. 2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno diverse responsabilità o diversi mandati un punto di accesso unico ai derivati che ricadono nell'ambito delle loro responsabilità e mandati. 3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'Aesfem l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati per permetterle di esercitare le sue competenze conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati. 4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'Autorità bancaria europea (ABE), all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati. 5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è l'energia. 6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati eseguite in tali sedi. 7.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'autorità di vigilanza designata a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è un titolo emesso da una società che soddisfa una o più delle seguenti condizioni: a) la società è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell'autorità; b) la società ha la sede legale o la sede principale nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società ricadono nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell'autorità; c) la società è un offerente, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/25/CE, per le società di cui alle lettere a) e b), e il corrispettivo da essa offerto include titoli. 8.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati riguardanti mercati, contratti, sottostante, parametri di riferimento e controparti che ricadono nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di tali autorità. 9.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai membri del SEBC il cui Stato membro abbia come valuta l'euro l'accesso: a) a tutti i dati sulle operazioni in derivati in cui il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro del membro del SEBC o in uno Stato membro la cui moneta è l'euro e rientra nell'ambito di competenza del membro conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati di vigilanza, o in cui l'obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC o di uno Stato membro la cui moneta è l'euro; b) ai dati sulle posizioni per i contratti derivati in euro. 10.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità, di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro ha come valuta l'euro l'accesso a tutti i dati su operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tale autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria della zona euro. 11.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai membri del SEBC il cui Stato membro non abbia come valuta l'euro l'accesso: a) a tutti i dati sulle operazioni in derivati in cui il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro del membro del SEBC e rientra nell'ambito di competenza di detto membro conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati di vigilanza, o in cui l'obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC; b) ai dati sulle posizioni in derivati nella valuta emessa dal membro del SEBC. 12.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità, di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro non ha come valuta l'euro l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro. 13.   Il repertorio di dati dà alla BCE, per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse dalle controparti che, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono soggette alla vigilanza della BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*2). 14.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità competenti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettere o) e p), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da tutte le controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità. 15.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera m), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità. 16.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al Comitato di risoluzione unico l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014. 17.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'autorità di vigilanza di una controparte centrale (CCP) e, ove applicabile, al pertinente membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che esercita la vigilanza sulla CCP, l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati compensate dalla CCP.
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