Art. 27
Verifica dell'accuratezza e della completezza della domanda
In vigore dal 13 dic 2018
Verifica dell'accuratezza e della completezza della domanda
1. Tutte le informazioni fornite all'ESMA nel corso della procedura di registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio di dati sulle negoziazioni, in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.
2. Le informazioni sono anche accompagnate, se del caso, dalla pertinente documentazione societaria di legge che certifica l'accuratezza dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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