Art. 11

Idoneità e onorabilità

In vigore dal 13 dic 2018
Idoneità e onorabilità La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul personale del richiedente: a) l'elenco generale del personale direttamente impiegato dal repertorio di dati sulle negoziazioni, comprensivo di funzioni e qualifiche; b) la descrizione specifica del personale informatico direttamente impiegato addetto alla prestazione dei servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni, comprensiva delle funzioni e delle qualifiche di ogni dipendente; c) la descrizione delle funzioni e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell'audit interno, dei controlli interni, del controllo della conformità e della valutazione del rischio; d) l'identità dei membri del personale dedicato e dei membri del personale che operano nel quadro di un accordo di esternalizzazione; e) informazioni riguardanti la formazione sulle politiche e le procedure del richiedente nonché sulle attività del repertorio di dati sulle negoziazioni, compresi eventuali esami o altro tipo di valutazione formale richiesti al personale per lo svolgimento delle attività di repertorio. La descrizione di cui alla lettera b) include prove scritte del diploma accademico e dell'esperienza nell'ambito delle tecnologie dell'informazione di almeno un membro del personale di grado superiore competente in materia.
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Idoneità e onorabilità (Art. 11 Regolamento (UE) 2019/359) — Testo vigente | Portale Normativo