Art. 1

Verifica delle segnalazioni delle SFT da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni

In vigore dal 13 dic 2018
Verifica delle segnalazioni delle SFT da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni 1.   Quando riceve una segnalazione di SFT, il repertorio di dati sulle negoziazioni verifica quanto segue: a) l'identità dell'entità che trasmette la segnalazione, quale indicata nella tabella 1, campo 2, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione (4); b) che il modello XML utilizzato per segnalare l'SFT sia conforme alla metodologia ISO 20022, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione; c) che l'entità che trasmette la segnalazione, se diversa dalla controparte segnalante indicata nella tabella 1, campo 3, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, sia debitamente autorizzata ad effettuare la segnalazione per conto della controparte segnalante, tranne nel caso di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365; d) che la stessa segnalazione di SFT non sia stata presentata in precedenza; e) che la segnalazione di SFT con tipo di azione «Modifica» si riferisca a una segnalazione presentata in precedenza; f) che la segnalazione di SFT con tipo di azione «Modifica» non si riferisca a un'SFT segnalata come annullata; g) che la segnalazione di SFT non includa un tipo di azione «Nuova» con riferimento a un'SFT già segnalata; h) che la segnalazione di SFT non includa un tipo di azione «Componente posizione» con riferimento a un'SFT già segnalata; i) che la segnalazione di SFT non intenda modificare le informazioni dell'entità che trasmette la segnalazione, della controparte segnalante o dell'altra controparte in un'SFT segnalata in precedenza; j) che la segnalazione di SFT non intenda modificare una segnalazione esistente indicando una data di valuta successiva alla data di scadenza dell'SFT segnalata; k) la correttezza e la completezza della segnalazione di SFT. 2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni verifica se le informazioni sulle garanzie reali sono state indicate nella tabella 2, campi da 73 a 96, dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione in relazione alle SFT per cui il campo 72 «Contrassegno Prestito titoli non garantito» della medesima tabella è segnalato come «falso». Il repertorio notifica l'esito della verifica, in conformità all', all'entità che trasmette la segnalazione, alla controparte segnalante e, se del caso, all'entità responsabile della segnalazione. 3.   Se la segnalazione di SFT non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1, il repertorio di dati sulle negoziazioni la rifiuta, assegnandola a una delle rispettive categorie di cui alla tabella 2 dell'allegato I. 4.   Entro sessanta minuti dal ricevimento della segnalazione di SFT, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'entità che trasmette la segnalazione, alla controparte segnalante, e, se del caso, all'entità responsabile della segnalazione informazioni dettagliate sui risultati della verifica dei dati di cui al paragrafo 1. Il repertorio trasmette tali risultati in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022. I risultati comprendono, ove necessario, i motivi specifici del rifiuto della segnalazione di SFT conformemente al paragrafo 3.
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Verifica delle segnalazioni delle SFT da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2019/358) — Testo vigente | Portale Normativo