Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 13 dic 2018
Misure transitorie
1. Gli additivi 1c322i, 1c322ii e 1c322iii e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 2 luglio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 2 gennaio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell'allegato I, prodotti ed etichettati prima del 2 gennaio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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