Art. 1

In vigore dal 12 dic 2018
1.   I requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE si applicano ai telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacità di elaborazione e conservazione dei dati. 2.   Il rispetto del paragrafo 1 è garantito mediante l'adozione di soluzioni tecniche per la ricezione e l'elaborazione dei dati del Wi-Fi e dei sistemi globali di navigazione satellitare compatibili e interoperabili con almeno il sistema Galileo di cui al regolamento (UE) n. 1285/2013, e per rendere tali dati disponibili per la trasmissione nelle comunicazioni di emergenza.
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