Art. 1
Modifiche
In vigore dal 7 dic 2018
Modifiche
Il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è modificato come segue:
1.
l' è modificato come segue:
a)
è inserito il seguente punto 5 bis):
«5 bis)
per «società finanziarie» si intendono unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre servizi finanziari come previsto nel Sistema europeo dei conti rivisto (SEC 2010) di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).»;"
b)
i punti da 3 a 5 sono soppressi;
c)
il punto 9), è sostituito dal seguente:
«9)
per «statistiche sul mercato monetario» si intendono le statistiche su operazioni garantite, non garantite e su strumenti derivati, relative a strumenti del mercato monetario, concluse nel periodo di segnalazione di interesse tra operatori segnalanti e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, classificate come «all'ingrosso» secondo il quadro LCR Basilea III, ad esclusione delle operazioni infragruppo;»;
d)
il punto 14) è sostituito dal seguente:
«14)
per «operatori soggetti a obblighi di segnalazione» si intendono le IFM residenti nell'area dell'euro, ad esclusione delle banche centrali e dei FCM, che assumono depositi denominati in euro e/o emettono altri strumenti di debito e/o concedono prestiti denominati in euro di cui agli allegati I, II o III da o in favore altre società finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie;»;
e)
è inserito il seguente punto 20 bis):
«20 bis
«ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
(*2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).»;"
f)
il punto 25), è sostituito dal seguente:
«25)
per «swap su indici overnight» (overnight index swap) o «OIS» si intende uno swap su tassi di interesse in cui il tasso di interesse periodico variabile è pari alla media geometrica di un tasso di interesse overnight (o di un indice overnight) in un periodo prefissato. Il pagamento finale è calcolato come la differenza tra il tasso di interesse fisso e quello overnight composto rilevato per la durata dell'OIS applicato all'importo nominale dell'operazione;»;
2.
l'articolo 3 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano la segnalazione alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata, includendo tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, di informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. Gli operatori segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale, revisione e integrità dei dati di cui all'allegato IV. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti in relazione agli strumenti del mercato monetario. Tali modalità di segnalazione assicurano la comunicazione delle informazioni statistiche richieste e consentono un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti aggiuntivi, in conformità ai relativi obblighi nazionali di segnalazione statistica. Le BCN assicurano che le modalità di segnalazione stabilite a livello nazionale impongano agli operatori segnalanti aggiuntivi il rispetto di obblighi equivalenti a quelli imposti dagli articoli da 6 a 8, 10, paragrafo 3, 11 e 12 del presente regolamento. Le BCN assicurano che tali modalità di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.»;
3.
l'articolo 4 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ove una BCN decida, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, che gli operatori segnalanti segnalino le informazioni statistiche di cui agli allegati I, II e III direttamente alla BCE, gli operatori segnalanti trasmettono tali informazioni alla BCE una volta al giorno tra le 18.00 del giorno di contrattazione e le ore 7:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (*3) del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
(*3) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.»;"
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In ogni caso diverso da quello di cui al paragrafo 1, le BCN trasmettono alla BCE le informazioni statistiche giornaliere sul mercato monetario di cui agli allegati I, II e III ricevute dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell', paragrafi 2, 3 e 4, o dagli operatori segnalanti aggiuntivi individuati ai sensi dell', paragrafo 6, una volta al giorno prima delle ore 7.00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Nel verificare se un operatore segnalante soddisfi i requisiti di cui al presente articolo, il mancato rispetto di uno dei requisiti minimi di trasmissione di cui al paragrafo 1, punti da i) a ii), dell'allegato IV costituisce un'ipotesi di inosservanza della stessa tipologia di requisito di segnalazione ai fini della determinazione dell'inosservanza nel quadro di inosservanza statistica della BCE.»;
4.
l'articolo 5 è soppresso;
5.
l'allegato I al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato I al presente regolamento;
6.
l'allegato II al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato II al presente regolamento;
7.
l'allegato III al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato III al presente regolamento; e
8.
l'allegato IV al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato IV al presente regolamento.
Storico versioni
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