Art. 1

In vigore dal 4 dic 2018
L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);»; 2) alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:».
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