Art. 1
Dettagli e formato delle informazioni da notificare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366
In vigore dal 29 nov 2018
Dettagli e formato delle informazioni da notificare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti notificano all'ABE le informazioni conformemente ai paragrafi da 2 a 9.
2. Per quanto riguarda gli istituti di pagamento e le loro succursali che prestano servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 1 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.
3. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 2 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.
4. Per quanto riguarda i prestatori di servizi di informazione sui conti e le loro succursali che prestano servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 3 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.
5. Per quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica e le loro succursali che prestano servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 4 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.
6. Per quanto riguarda le persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 5 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.
7. Per quanto riguarda gli agenti degli istituti di pagamento, dei prestatori di servizi di informazione sui conti e degli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento in un qualsiasi Stato membro, gli agenti delle persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366 e gli agenti delle persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 6 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.
8. Per quanto riguarda gli enti di cui all', paragrafo 5, punti da 4 a 23, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di pagamento, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 7 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.
9. Per quanto riguarda i prestatori di servizi che prestano i servizi di cui all'articolo 3, lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 8 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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