Art. 1

Domande per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata l'autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019

In vigore dal 28 nov 2018
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Domande per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata l'autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019 1.   Il presente articolo si applica alle domande per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata l'autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019 per le voci 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 e 1047 dell'allegato II. 2.   L'autorità di valutazione competente di uno Stato membro che ha sostituito l'autorità competente del Regno Unito in relazione a una domanda presentata prima del 30 marzo 2019 informa il partecipante delle tariffe applicabili a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 entro il 30 aprile 2019 e respinge la domanda se il partecipante non è in grado di pagare le tariffe entro un termine fissato dall'autorità di valutazione competente. Essa informa il partecipante e l'Agenzia al riguardo. 3.   In deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, paragrafo 3, la relazione di valutazione e le conclusioni sono inviate dall'autorità di valutazione competente entro una delle seguenti scadenze, a seconda di quale sia posteriore: a) il 31 dicembre 2020; b) il termine di presentazione della relazione di valutazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), indicato nell'allegato III.»; 2) la tabella riportata nell'allegato II è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.
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Domande per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata l'autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019 (Art. 1 Regolamento (UE) 2019/227) — Testo vigente | Portale Normativo