Art. 1
Domande per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata l'autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019
In vigore dal 28 nov 2018
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 6 bis
Domande per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata l'autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019
1. Il presente articolo si applica alle domande per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata l'autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019 per le voci 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 e 1047 dell'allegato II.
2. L'autorità di valutazione competente di uno Stato membro che ha sostituito l'autorità competente del Regno Unito in relazione a una domanda presentata prima del 30 marzo 2019 informa il partecipante delle tariffe applicabili a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 entro il 30 aprile 2019 e respinge la domanda se il partecipante non è in grado di pagare le tariffe entro un termine fissato dall'autorità di valutazione competente. Essa informa il partecipante e l'Agenzia al riguardo.
3. In deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, paragrafo 3, la relazione di valutazione e le conclusioni sono inviate dall'autorità di valutazione competente entro una delle seguenti scadenze, a seconda di quale sia posteriore:
a)
il 31 dicembre 2020;
b)
il termine di presentazione della relazione di valutazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), indicato nell'allegato III.»;
2)
la tabella riportata nell'allegato II è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:227:oj#art-1