Art. 17

Autorità competenti aventi il diritto di accesso ai dati nel SIS

In vigore dal 28 nov 2018
Autorità competenti aventi il diritto di accesso ai dati nel SIS 1.   L'accesso ai dati nel SIS e il diritto di consultarli sono riservati alle autorità competenti nazionali di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1861. 2.   Europol ha il diritto, nell'ambito del suo mandato, di accedere ai dati nel SIS conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1861 e di consultarli allo scopo di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e il favoreggiamento della migrazione irregolare. 3.   I membri delle squadre di cui all', punti 8) e 9), del regolamento (UE) 2016/1624 hanno il diritto, nell'ambito dei rispettivi mandati, di accedere ai dati nel SIS come indicato all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1861 e di consultarli ai fini delle verifiche di frontiera, della sorveglianza di frontiera e delle operazioni di rimpatrio tramite l'interfaccia tecnica istituita e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
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