Art. 14
Cancellazione delle segnalazioni
In vigore dal 28 nov 2018
Cancellazione delle segnalazioni
1. Oltre all' e agli articoli da 8 a 12, una segnalazione di rimpatrio è cancellata quando la decisione sulla base della quale la segnalazione era stata inserita è stata revocata o annullata da parte dell'autorità competente. La segnalazione di rimpatrio è cancellata anche quando il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare di aver lasciato il territorio dello Stato membro conformemente alla rispettiva decisione di rimpatrio.
2. La segnalazione di rimpatrio relativa a una persona che abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione è cancellata non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1861, che tale persona abbia acquisito tale cittadinanza.
Storico versioni
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