Art. 1

In vigore dal 26 nov 2018
All', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2015/1588 sono aggiunti i seguenti punti: «xv) dei finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata o da essi sostenuti, qualora l'aiuto sia concesso sotto forma di un finanziamento aggiuntivo fornito mediante risorse statali; xvi) dei progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell'UE;».
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