Art. 34

Strumenti finanziari

In vigore dal 26 nov 2018
Strumenti finanziari 1.   Si applicano l'articolo 208, paragrafi 4 e 5, l'articolo 290, paragrafi 1, 2 e 4, l'articolo 210, paragrafo 1, l'articolo 214, l'articolo 215, paragrafi da 2 a 7, e l'articolo 216 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   Nell'ambito dell'11o FES possono essere costituiti strumenti finanziari. Gli Stati membri o altre parti possono contribuire a tali strumenti. 3.   L'11o FES è autorizzato a contribuire agli strumenti finanziari o alla copertura delle garanzie di bilancio istituiti dal bilancio dell'Unione. 4.   Gli strumenti finanziari possono essere costituiti nelle decisioni di finanziamento di cui all'. Essi fanno capo, per quanto possibile, alla BEI, a un'istituzione finanziaria multilaterale europea, quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o a un istituto finanziario europeo bilaterale, ad esempio le banche di sviluppo bilaterali, eventualmente associati ad altre sovvenzioni provenienti da altre fonti.
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Strumenti finanziari (Art. 34 Regolamento (UE) 2018/1877) — Testo vigente | Portale Normativo