Art. 3

Disposizioni generali

In vigore dal 26 nov 2018
Disposizioni generali 1.   Si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   Ai fini del presente regolamento, i seguenti termini nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 devono essere interpretati come segue: a)   «stanziamenti» o «stanziamenti operativi»: «risorse dell'11o FES»; b)   «atto di base»: in funzione del contesto pertinente, l'accordo interno, la decisione 2013/755/UE o il regolamento (UE) 2015/322; c)   «bilancio»: l'«11o FES»; d)   «impegni di bilancio»: gli '«impegni finanziari»; e)   «linea di bilancio»: la «dotazione»; f)   «paese terzo»: qualsiasi paese o territorio partner che rientri nell'ambito di applicazione geografico dell'11o FES. 3.   Si applicano gli del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1877:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo