Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 26 nov 2018
Disposizioni generali
1. Si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Ai fini del presente regolamento, i seguenti termini nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 devono essere interpretati come segue:
a) «stanziamenti» o «stanziamenti operativi»: «risorse dell'11o FES»;
b) «atto di base»: in funzione del contesto pertinente, l'accordo interno, la decisione 2013/755/UE o il regolamento (UE) 2015/322;
c) «bilancio»: l'«11o FES»;
d) «impegni di bilancio»: gli '«impegni finanziari»;
e) «linea di bilancio»: la «dotazione»;
f) «paese terzo»: qualsiasi paese o territorio partner che rientri nell'ambito di applicazione geografico dell'11o FES.
3. Si applicano gli del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
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