Art. 2
In vigore dal 26 nov 2018
1. A decorrere dal 17 giugno 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono la sostanza bifenil-2-olo e che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento.
A decorrere dal 17 settembre 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono la sostanza bifenil-2-olo e che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento.
2. A decorrere dal 17 giugno 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti sodium 2-biphenylate, potassium 2-biphenylate o 2-aminoethan-1-ol; 2-phenylphenol come conservanti.
A decorrere dal 17 settembre 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti sodium 2-biphenylate, potassium 2-biphenylate o 2-aminoethan-1-ol; 2-phenylphenol come conservanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1847:oj#art-2