Art. 1
In vigore dal 23 nov 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
(1)
all' è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
tutti i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne nei casi in cui:
i)
sono di natura opposta all'importo naturale dell'elemento;
ii)
la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
iii)
le istruzioni specifiche di cui agli allegati richiedono un formato di segnalazione diverso.»;
(2)
all' è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Nell'esprimere il valore di dati storici denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione, i valori relativi a precedenti periodi di segnalazione sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso nel periodo di riferimento.»;
(3)
l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
(4)
l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
(5)
l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;
(6)
l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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