Art. 1

In vigore dal 23 nov 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato: (1) all' è aggiunta la seguente lettera d): «d) tutti i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne nei casi in cui: i) sono di natura opposta all'importo naturale dell'elemento; ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi; iii) le istruzioni specifiche di cui agli allegati richiedono un formato di segnalazione diverso.»; (2) all' è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   Nell'esprimere il valore di dati storici denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione, i valori relativi a precedenti periodi di segnalazione sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso nel periodo di riferimento.»; (3) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; (4) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; (5) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; (6) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:1844:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2018/1844 — Testo vigente | Portale Normativo