Art. 2

In vigore dal 21 nov 2018
Il produttore «Kalfany & Co.KG Süße Werbung GmbH, D-79336 Herbolzheim» è autorizzato a proseguire l'utilizzo della denominazione registrata «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP) fino al 31 dicembre 2020.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:1851:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1851 — Testo vigente | Portale Normativo