Art. 6
Armonizzazione dei risultati
In vigore dal 21 nov 2018
Armonizzazione dei risultati
1. Al fine di facilitare la comparabilità a livello dell'Unione, i valori dei dati da diffondere sono armonizzati. A tal fine, la preferenza è accordata per quanto possibile ai valori numerici anziché ai valori speciali.
2. Al fine di garantire informazioni sufficientemente accurate e attendibili sulla distribuzione territoriale della popolazione totale, gli Stati membri rispettano le seguenti prescrizioni:
a)
i dati sulla popolazione totale non sono indicati come riservati;
b)
i dati sulla popolazione totale con un valore osservato diverso da «0» sono contrassegnati con l'etichetta «popolato»;
c)
i dati sulla popolazione totale con valore osservato «0» non sono contrassegnati con l'etichetta «popolato».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:1799:oj#art-6