Art. 6

Armonizzazione dei risultati

In vigore dal 21 nov 2018
Armonizzazione dei risultati 1.   Al fine di facilitare la comparabilità a livello dell'Unione, i valori dei dati da diffondere sono armonizzati. A tal fine, la preferenza è accordata per quanto possibile ai valori numerici anziché ai valori speciali. 2.   Al fine di garantire informazioni sufficientemente accurate e attendibili sulla distribuzione territoriale della popolazione totale, gli Stati membri rispettano le seguenti prescrizioni: a) i dati sulla popolazione totale non sono indicati come riservati; b) i dati sulla popolazione totale con un valore osservato diverso da «0» sono contrassegnati con l'etichetta «popolato»; c) i dati sulla popolazione totale con valore osservato «0» non sono contrassegnati con l'etichetta «popolato».
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