Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 nov 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 763/2008. Si applicano inoltre le seguenti definizioni, intendendo per: 1)   «griglia», «cella della griglia» e «punto della griglia»: la griglia, la cella della griglia e il punto della griglia quali definiti nell'allegato II, punto 2.1, del regolamento (UE) n. 1089/2010; 2)   «popolazione totale»: tutte le persone di una cella della griglia la cui dimora abituale si situa in tale cella; 3)   «dato»: una singola misurazione contenuta nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento; 4)   «valore del dato»: le informazioni fornite da un dato; il valore di un dato può essere un «valore numerico» o un «valore speciale»; 5)   «valore numerico»: un numero intero pari o superiore a «0» che fornisce informazioni statistiche sull'osservazione di tale dato; 6)   «dati validati»: i dati verificati dagli Stati membri in base a regole di validazione concordate; 7)   «valore osservato»: un valore numerico che rappresenta le informazioni osservate o imputate secondo le migliori conoscenze disponibili sulla base di tutte le informazioni del censimento del 2021, in particolare prima dell'applicazione di eventuali misure di controllo della divulgazione di dati statistici; 8)   «valore riservato»: un valore numerico della cella che, al fine di salvaguardare la riservatezza statistica dei dati, non deve essere divulgato conformemente alle misure di protezione adottate dagli Stati membri contro il rischio di divulgazione di dati statistici; 9)   «valore speciale»: un simbolo trasmesso in un dato in sostituzione di un valore numerico; 10)   «etichetta»: un codice che può contrassegnare un particolare dato per descrivere una caratteristica specifica del suo valore.
Storico versioni

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