Art. 11

Prescrizioni in materia di qualità

In vigore dal 21 nov 2018
Prescrizioni in materia di qualità 1.   Gli Stati membri si assicurano della qualità dei dati trasmessi. 2.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 3.   Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.
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