Art. 1

In vigore dal 20 nov 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato: (1) all'articolo 12 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, le schede aziendali provenienti da una circoscrizione RICA con un numero di schede aziendali trasmesse superiore a quello stabilito per tale circoscrizione nell'allegato II non sono considerate ammissibili al pagamento della retribuzione forfettaria in una circoscrizione RICA per la quale lo Stato membro presenta meno dell'80 % del numero di aziende contabili richiesto.»; (2) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2019 qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro 40 giorni lavorativi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati. In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può decidere di prorogare tale periodo di 40 giorni lavorativi. La data di fine del periodo di 40 giorni lavorativi, o delle eventuali proroghe, è confermata per iscritto tra la Commissione e l'organo di collegamento dello Stato membro interessato.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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