Art. 79
Accordo di sede e condizioni operative
In vigore dal 14 nov 2018
Accordo di sede e condizioni operative
1. Eurojust ha sede all’Aia (Paesi Bassi).
2. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento di Eurojust nei Paesi Bassi e alle strutture che tale paese deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili nei Paesi Bassi al direttore amministrativo, ai membri del collegio, al personale di Eurojust e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del collegio, tra Eurojust e i Paesi Bassi.
Storico versioni
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