Art. 1
In vigore dal 14 nov 2018
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 329 982 345 366 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell’allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 043 651 133 EUR costituiscono una dotazione specifica per l’IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell’Unione, l’importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato del 2 % all’anno.»;
2)
l’articolo 92 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le risorse destinate all’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:
a)
il 51,52 % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
b)
il 10,82 % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
c)
il 16,33 % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
d)
il 20,89 % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
e)
lo 0,44 % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’ del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le risorse destinate all’IOG ammontano a 4 043 651 133 EUR provenienti dalla dotazione specifica per l’IOG e ad almeno 4 043 651 133 EUR provenienti dagli investimenti mirati dell’FSE.»;
3)
l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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