Art. 1
Sede
In vigore dal 14 nov 2018
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Sede
L’Autorità ha sede a Parigi (Francia).
L’ubicazione della sede dell’Autorità non influisce sull’esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull’organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell’Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell’Autorità. Entro il 30 marzo 2019, e successivamente ogni dodici mesi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al rispetto di tale requisito da parte delle Autorità europee di vigilanza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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