Art. 2
In vigore dal 13 nov 2018
1. L'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1013 è modificato per quanto riguarda i gruppi di prodotti 8 e 9 originari del Sud Africa, al fine di tener conto delle disposizioni dell'. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato IV, concernente il Sud Africa è sostituita come segue:
«ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti originari di paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie (indicati da una «x»)
Paese/Gruppo di prodotti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
26
28
Sud Africa
»
2. Le merci originarie del Sud Africa che rientrano nelle categorie 8 e 9 e che sono state importate nell'UE dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1013 sono escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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