Art. 2

In vigore dal 13 nov 2018
1.   L'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1013 è modificato per quanto riguarda i gruppi di prodotti 8 e 9 originari del Sud Africa, al fine di tener conto delle disposizioni dell'. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato IV, concernente il Sud Africa è sostituita come segue: «ALLEGATO IV Elenco dei prodotti originari di paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie (indicati da una «x») Paese/Gruppo di prodotti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 28 Sud Africa » 2.   Le merci originarie del Sud Africa che rientrano nelle categorie 8 e 9 e che sono state importate nell'UE dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1013 sono escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1712 — Testo vigente | Portale Normativo