Art. 1
In vigore dal 13 nov 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'applicazione dell'esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato del presente regolamento. Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.
Le esenzioni concesse alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. si applicano a decorrere dal 21 dicembre 2013.»;
2)
all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il termine di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) è prorogato fino al 1o settembre 2019 per le domande di rimborso o sgravio presentate dalle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd., in conformità alla legislazione doganale applicabile, al fine di coprire il rimborso o lo sgravio dei dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015 o nel periodo di registrazione fissato all' del regolamento (UE) n. 322/2013 della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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