Art. 1

In vigore dal 13 nov 2018
1.   Ai fini della fissazione del tasso di adattamento di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2018, sono ridotti di un tasso di adattamento pari a 1,411917 %. 2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.
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