Art. 2

In vigore dal 9 nov 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione è così modificato: 1) all', i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue: «2.   Il dazio antidumping definitivo applicabile in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è il seguente: Società Dazio antidumping definitivo Codice TARIC aggiuntivo Xingyuan Tire Group Ltd., Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. 4,48 C331 Giti Tire (Anhui) Company Ltd.; Giti Tire (Fujian) Company, Ltd.; Giti Tire (Hualin) Company Ltd.; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd.; 36,89 C332 Aeolus Tyre Co., Ltd.; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.; Pirelli Tyre Co., Ltd. 0,37 C333 Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.; 38,98 C334 Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I 21,62 Cfr. allegato I Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato II 0 Cfr. allegato II Tutte le altre società 4,48 C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società elencate nel paragrafo 2 o negli allegati I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che l'(unità) di (prodotto in esame) venduta all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stata fabbricata da (denominazione e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.» 2) L' è sostituito dal seguente. «L', paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società individuate nella tabella e soggette a un dazio individuale che non supera l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame di cui all', paragrafo 1, nel periodo compreso fra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 (periodo dell'inchiesta); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo rilevante nell'Unione.» 3) L'allegato è sostituito dagli allegati I e II.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1690 — Testo vigente | Portale Normativo