Art. 2

In vigore dal 8 nov 2018
1.   Salvo diverse indicazioni, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali. 2.   Gli interessi di mora da versare in caso di un rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1684 — Testo vigente | Portale Normativo