Art. 17

Misure transitorie

In vigore dal 7 nov 2018
Misure transitorie Per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione di partite di foglie di curry originarie dell'India, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018 a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014. Per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione di partite di foglie di vite originarie della Turchia e di pitahaya (frutto del dragone) originaria del Vietnam, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018 a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2009 in vigore il 7 dicembre 2018.
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